Statuto

Associazione di Promozione Sociale
“I MUSIC PIEMONTEIS”
S T A T U T O

Titolo I – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E FINALITÀ
Art. 1 – Costituzione e denominazione
Con atto del 22 agosto 1983 a rogito Notaio Richiardi rep. n. 17778/1275 è stata costituita l’Associazione bandistico-orchestrale-corale denominata “I MUSIC
PIEMONTEIS”, già fondata nell’anno 1976 dal Maestro Ugo Bairo, di seguito più brevemente citata come “Associazione”.
Ai fini dell’adeguamento normativo ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 così come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105, per
effetto del presente Statuto, l’Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.
L’Associazione ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione e di farne uso negli
atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., le suddette diciture dovranno essere integrate dall’acronimo “ETS” o dalla locuzione “Ente del Terzo Settore”.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Ciriè (To), Via Vigna 85. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, come previsto dall’art. 34 del presente Statuto.
Art. 4 – Finalità
L’Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della
libertà e dignità degli associati. In conformità con la Legge n. 106/2016 e il D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all’art, 5 del presente Statuto e persegue i seguenti scopi generali:
 divulgare l’amore per la musica ed il canto, soprattutto nei giovani;
 promuovere e diffondere la cultura musicale;
 sviluppare l’associazionismo e il volontariato musicale;
 favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei Soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera proponendosi, attraverso l’esistente Orchestra e Coro, come struttura sociale e democratica per l’utilizzo del tempo libero;
 creare nuove prospettive musicali, morali ed artistiche per i Soci e la comunità;
 promuovere e favorire l’educazione musicale dei Soci e dei non Soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l’organizzazione e l’istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
 collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;

 mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l’intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
 sviluppare l’attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuate in teatri, saloni, scuole e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione e/o con la sovvenzione e/o il patrocinio di enti pubblici e privati;
 collaborare con le istituzioni scolastiche per l’apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento
 specifico dello sviluppo integrale della personalità;
 promuovere la diffusione della cultura musicale bandistico-orchestrale e corale nell’ambito di festività civili e religiose;
 organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l’incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
 promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesime finalità;
 tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i Soci;
 promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura, della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
 curare l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media messi a disposizione dall’innovazione tecnologica;
 curare la formazione, l’organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, corali, majorettes e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l’amore per l’arte in genere di Soci e non Soci in specie giovani;
 realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all’arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani,
rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
 stipulare convenzioni e collaborare con gli enti pubblici e privati, associazioni, concorsi, cooperative, sia in Italia che all’estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell’Associazione ed aderire ad organismi similari ed internazionali;

 partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi
analoghi a quelli dell’Associazione medesima;
 incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
 rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali. L’Associazione non è una formazione o un’associazione politica, né un’associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. L’Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.


Titolo II – ATTIVITA’ ESERCITATE
Art. 5 – Attività di interesse generale
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita ed organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività
lettera d) – educazione, istruzione e formazione professionale in campo musicale, e le conseguenti attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
lettera i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura, specie musicale, e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
Art. 6 – Altre attività
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai
sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:
 somministrazione di alimenti e bevande ai propri Soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, alle condizioni previste dall’art. 85 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
 attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
 ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.
Art. 7 – Gestione delle attività organizzate
Per il perseguimento dei fini istituzionali, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo.
In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, nel limite di cui all’art. 36 – comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.
L’Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né
indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni
preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 117/17 e s.m.i. L’Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III – FUNZIONAMENTO
Art. 8 – Regolamento Associativo

L’Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente Statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo
ed eventuali altri Regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell’Associazione.
Art. 9 – Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio
L’Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Art. 10 – Bilancio Sociale
Nei casi previsti dall’articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.
Art. 11 – Patrimonio
L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. L’Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:
a) quote e contributi degli Associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi di organismi internazionali, dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 12 – Libri Sociali
L’Associazione si dota dei Libri Sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
 Libro degli Associati;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, dell’Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali.
Tutti gli Associati in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto di esaminare i Libri Sociali.
Allo scopo possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Segretario dell’Associazione.
Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 (sette) giorni
dal ricevimento della richiesta.


Titolo IV – GLI ASSOCIATI

Art. 13 – Adesione all’Associazione
L’Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all’ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. il numero degli Associati è illimitato.
La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.
Possono aderire all’Associazione le persone che ne condividono lo spirito e gli ideali e si riconoscono nel presente Statuto e che, si impegnando a rispettarlo in
toto e a riconoscere l’autorità degli Organi Sociali eletti e nominati.
Art. 14 – Criteri di ammissione, cessazione ed esclusione
L’ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminanti, coerenti con le finalità perseguite e all’attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile successiva alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, nella quale l’interessato stesso sottoscrive l’impegno a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell’Associazione.
Qualora l’interessato sia una persona minorenne la domanda di ammissione è controfirmata da chi esercita la potestà genitoriale.
Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la
quota stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualità di Socio è intrasmissibile. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro trenta giorni, comunicare all’interessato il motivo del rigetto dell’ammissione. L’interessato può, entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione della
deliberazione del rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:
 dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 morte;
 esclusione deliberata dall’Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;
 mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso.
Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all’Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.
In caso di recesso, decadenza, esclusione o decesso, i Soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell’eventuale fondo comune né pretendere
la restituzione della quota o del contributo versato.
Le modalità e le condizioni di adesione all’Associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da Regolamenti specifici.
La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza immediata da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
Art. 15 – Soci
I Soci si dividono in:
 Soci Ordinari: tutti gli strumentisti, i coristi, i tecnici audio, immagine e suono, della logistica e dell’amministrazione, gli allievi della Scuola di Musica;
 Soci Aggregati: tutti coloro che, non appartenendo alle figure sopra indicate, condividono ed accettano gli scopi e le finalità ed i modi di attuazione dell’Associazione;
 Soci Onorari:
a) di diritto i Soci Fondatori, gli ex Presidenti dell’Associazione e gli ex Maestri Direttori dell’orchestra;

b) le personalità italiane e straniere che contribuiscono con significativi apporti culturali o sociali all’attuazione degli scopi dell’Associazione. Il Socio Onorario in regola con il pagamento della quota associativa ha tutti i diritti ed i doveri degli altri Associati.
Art. 16 – Diritti dei Soci
Tutti i Soci hanno diritto a:
1) concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
2) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale,
3) partecipare alle Assemblee. Tutti gli Associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al Libro dei Soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:
 all’elettorato attivo e passivo, eleggendo gli Organi Sociali e facendosi eleggere negli stessi;
 ad approvare e modificare lo Statuto e i Regolamenti,
 ad approvare i bilanci.
Gli Associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al Libro dei Soci e in regola con il versamento delle quote associative, possono esercitare i medesimi diritti,
con la limitazione al solo elettorato attivo, attraverso chi esercita la potestà genitoriale. E’ garantita la libera eleggibilità agli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. E’ vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.
Art. 17 – Doveri dei Soci
I Soci hanno il dovere di:
1) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
2) rispettare il presente Statuto e le norme contenute nel Regolamento associativo, parte integrante dello Statuto;
3) rispettare gli Organi e le Funzioni Sociali eletti e nominati;
4) rispettare le delibere degli Organi Sociali;
5) mantenere un comportamento che non cagioni danno all’immagine associativa;
6) non arrecare danni morali o materiali all’Associazione;
7) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.


Titolo V – ORGANI E FUNZIONI SOCIALI DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 18 – Organi e Funzioni Sociali
Sono Organi dell’Associazione:
 L’Assemblea dei Soci;
 Il Presidente;
 Il Consiglio Direttivo. Ricorrendo le circostanze di cui agli artt. 30 e 31 del Presente Statuto, sono Organi Sociali anche l’Organo di Controllo ed il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Sono Funzioni dell’Associazione:
 le altre cariche interne del Consiglio Direttivo;
 il Direttore Artistico;
 la Direzione Artistica;
 i Comitati Tecnici, la cui costituzione sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
L’elezione degli Organi e delle Funzioni dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 19 – Assemblea dei Soci
E’ il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E’ composta dai Soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione e può essere convocata in sessione Ordinaria o Straordinaria.
E’ Straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione e
conseguenti devoluzione del patrimonio e nomina del liquidatore. E’ Ordinaria in tutti gli altri casi. Hanno diritto fi intervenire in Assemblea tutti gli Associati, mentre l’esercizio del diritto di voto è riservato solo a quelli che, in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso, sono iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito di seguire la discussione in
modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tal caso l’Assemblea si considera
tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Non possono partecipare alle assemblee i soggetti che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.
Ciascun Associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare solo da un altro Associato, conferendo allo stessa delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun Associato può rappresentare più di 3 (tre) Associati. Chi partecipa all’Assemblea come esercente la potestà genitoriale delegato da
minorenne non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri.
È convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione. Se non vi provvede il Presidente, l’Assemblea viene convocata da qualsiasi membro del Consiglio Direttivo.
Inoltre deve essere convocata quando:

  • il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità;
  • ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con i moderni sistemi che la tecnologia ci consente ma con comprovata ricezione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario sia della prima convocazione sia della eventuale seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.
    Le deliberazioni assunte dall’Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario dell’Associazione, o da un componente esterno appositamente nominato e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente
    dell’Associazione.

Art. 20 – L’Assemblea Ordinaria dei Soci
L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli Associativi intervenuti o rappresentati.
Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli Associati presenti o rappresentati.

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio precedente e
per l’approvazione del Bilancio Preventivo per l’esercizio corrente.
L’Assemblea Ordinaria:
 elegge fra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo e li revoca. Preliminarmente, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, determina la composizione numerica dell’eligendo Consiglio Direttivo;
 approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il Bilancio Consuntivo dell’esercizio precedente, ai sensi
dell’art. 9 del presente Statuto;
 approva, nello stesso termine, il Bilancio Preventivo di spesa per l’anno corrente;
 approva, quando previsto, negli stessi termini, il Bilancio Sociale;
 nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni di cui agli art. 30 e 31 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l’Organo di Controllo e/o il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
 delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
 ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla
graduatoria dei non eletti;
 nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario;
 nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i Soci Onorari non di diritto;
 delibera sui ricorsi dei Soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
 delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto e sulle altre materie eventualmente all’ordine del
giorno.
Art. 21 – L’Assemblea Straordinaria dei Soci
L’Assemblea Straordinaria è valida sia in prima convocazione sia in seconda convocazione se sono presenti, in proprio o per delega, i 3/4 (tre quarti) dei
Soci.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina del liquidatore occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.
Per deliberare eventuali modifiche all’Atto Costitutivo o dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 22 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici scelti fra i Soci. I Consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e cessano per scadenza del mandato, per morte, dimissioni, decadenza o revoca. Non può essere nominato l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.
Il Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento convocata entro 10 (dieci) giorni dalla sua elezione dal Presidente uscente, o dal Consigliere anziano, e da
questi presieduta, elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente.
In successione, su proposta del Presidente, procede alla elezione fra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, del Vice Presidente, del Segretario e
del Tesoriere. In caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione deve essere ratificata dalla prima Assemblea dei Soci successiva. In caso di mancanza od esaurimento dei non eletti, o loro indisponibilità, il Presidente provvede all’immediata convocazione dell’Assemblea dei Soci che provvederà alla surroga mediante nuova elezione. La scadenza del mandato dei subentranti o dei nuovi eletti coincide con quella originaria del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’Assemblea dei Soci non approva il Bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Possono essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei Soci della gestione
operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea dei Soci ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione,
fatti salvi quelli che la legge o lo Statuto attribuiscono all’Assemblea dei Soci.
In particolare, esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
 mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 attua gli indirizzi dell’Assemblea dei Soci;
 approva i programmi di attività;
 assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
 approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
 redige ed approva, per la successiva presentazione all’Assemblea dei Soci, il Bilancio Consuntivo e la Relazione di Missione ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
 redige ed approva, per la successiva presentazione all’Assemblea dei Soci, il Bilancio Preventivo;
 elabora i Regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
 documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del presente Statuto nella Relazione al bilancio o nella Relazione di missione;
 delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli Associati e per i volontari: Tali spese devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e opportunamente documentate;
 delibera circa l’ammissione dei Soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell’Associazione, nonché la sospensione, l’espulsione e la radiazione degli stessi;
 nomina il Direttore Artistico;
 nomina il Maestro Direttore dell’Orchestra, il Maestro Direttore del Coro e gli eventuali altri maestri e collaboratori;
 nomina i componenti della Direzione Artistica;
 nomina il Direttore della Scuola di Musica;
 propone all’Assemblea dei Soci la nomina del Presidente Onorario;
 propone all’Assemblea dei Soci la nomina dei Soci Onorari non di diritto.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 (quindici) giorni.
Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
La partecipazione degli aventi diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo è ammessa mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità del partecipante e a questi sia consentito di esprimere le proprie determinazioni nelle deliberazioni da assumere.
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale.
Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova
che i terzi ne erano a conoscenza.
Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’art. 2475-ter del Codice Civile.
Art. 23 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Cessa dalla carica per scadenza del mandato, per morte, dimissioni, decadenza o revoca.
Il Presidente:
1) ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
2) cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
3) sovraintende a tutte le attività dell’Associazione;
4) ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione;
5) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea dei Soci;
6) convoca e presiede l’Assemblea dei Soci;
7) propone al Consiglio Direttivo l’attribuzione di incarichi funzionali all’Associazione;
8) esercita, su specifica delega del Consiglio Direttivo, i poteri di straordinaria amministrazione;
9) esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri Organi Sociali.
In caso di assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.
In caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca del Presidente, il Vice Presidente convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per l’elezione del Nuovo Presidente che durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo, Il Presidente può essere revocato solo per giusta causa o giustificato motivo a seguito di mozione di sfiducia votata dai 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio Direttivo.
Art. 24 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia temporaneamente impedito nell’esercizio delle proprie funzioni.
In caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca del Vice Presidente, il Presidente convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Vice Presidente che durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente può essere revocato solo per giusta causa o giustificato motivo a seguito di mozione di sfiducia votata dai 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Il Segretario
Il Segretario: svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione;
 detiene la Piccola Cassa per il pagamento, in accordo con il Tesoriere, delle spese minute necessarie per il funzionamento dell’Associazione;
 redige, in accordo con il Tesoriere, il Registro della Prima Nota di Cassa;
 cura la tenuta dei Libri Sociali.
Art. 26 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell’Associazione, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.
Provvede, con firma singola, agli incassi e pagamenti dell’Associazione mediante utilizzo delle disponibilità.
Art. 27 – Il Presidente Onorario
Il Presidente Onorario può essere nominato fra le persone di particolare prestigio personale e/o che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell’Associazione.
Il Presidente Onorario in regola con il pagamento della quota associativa ha tutti gli stessi diritti ed i doveri degli altri Associati. La carica di Presidente Onorario non è incompatibile con la carica di Consigliere e non cessa che con la morte o le dimissioni.
Art. 28 – Il Direttore Artistico
Il Direttore Artistico, che di regola è il Maestro Direttore dell’Orchestra, è nominato dal Consiglio Direttivo e sovraintende al raggiungimento degli scopi
sociali in ambito artistico e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.
Art. 29 – La Direzione Artistica
La Direzione Artistica ha il compito di formulare proposte e programmi per il raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. E’ composta dal Direttore Artistico, dal Maestro Direttore del Coro, dal Maestro Vice Direttore dell’Orchestra, dal Presidente dell’Associazione e da un membro nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti. Qualora la figura del Direttore Artistico non coincidesse con quella del Maestro Direttore dell’Orchestra, è composta dal Direttore Artistico, dal Maestro Direttore dell’Orchestra, dal Maestro Direttore del Coro, dal Maestro Vice Direttore dell’Orchestra e dal Presidente dell’Associazione.
Art. 30 – L’Organo di Controllo
Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall’art. 30 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l’Assemblea dei Soci deve nominare un Organo di Controllo anche monocratico.
Art. 31 – Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall’art. 31 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l’Assemblea dei Soci nomina il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.


Titolo VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 32 – Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli artt. 45 e seguenti del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all’art. 48 dello stesso Decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione integrando gli acronimi APS ed ETS.

Art. 33 – Rimandi al Codice Civile e alla normativa di settore
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e, in quanto compatibili, si applicano le norme del
Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.,
al Codice Civile, e relative disposizioni di attuazione, e alla normativa specifica di settore, decide l’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Art. 34 – Scioglimento dell’Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto
favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine l’Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall’art. 20 del presente Statuto.
Per la devoluzione del patrimonio si applica l’art. 9 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
Art. 35 – Norme transitorie e finali
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono operativi dal momento dell’iscrizione.
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.


Ciriè, addì 23 maggio 2023
IL PRESIDENTE
F.to Vormola Luigi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Ciriè

Allegato all’atto registrato il 22 giugno 2023 al n. 387 – Serie 3

Il funzionario
F.to Diego GUASTI